“ANCORA OSTACOLI PER LE TESSERE DELLE FORZE DELL’ORDINE”

“Ancora una volta dobbiamo registrare ostacoli e lungaggini che non permetto agli appartenenti alle forze dell’ordine di usufruire delle tessere Atac di libera circolazione. Nella giornata di oggi ho presentato un’interpellanza alla presidente della Regione Lazio e all’assessore del ramo Francesco Lollobrigida, con l’obiettivo di garantire finalmente questo importante diritto. Infatti, nonostante l’Atac abbia provveduto al’emissione delle tessere in questione, le stesse risultano essere ancora prive del necessario ‘nulla osta’ al loro utilizzo. Siffatta situazione costringe i lavoratori delle forze dell’ordine che usufruiscono dei mezzi pubblici, sia a dover scavalcare i tornelli per poterne usufruire, sia a dover esibire, ancora oggi, il tesserino personale di appartenenza. Attraverso l’interpellanza presentata, dunque, chiedo alla Regione Lazio di attivarsi quanto prima per rimuovere questo spiacevole ostacolo e garantire la compiuta realizzazione del diritto degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine di utilizzare la tessera cui hanno diritto. Inoltre, chiedo di sapere se ed in che modo verrà gestito il procedimento di assegnazione delle nuove tessere e che la Regione intervenga tempestivamente per sbloccare tale condizione e per restituire dignità e diritti ad una categoria che non chiede elemosine”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Lista Polverini e vice-Presidente della Commissione Sicurezza e lotta alla criminalità, Pino Palmieri.

Commenti (1)

 

  1. Daniele scrive:

    Gentile Consigliere, scrivo in merito alla questione inerente la problematica relativa alla gratuità dei trasporti pubblici nella Regione Lazio (L.R. n. 16 del 16 giugno 2003), irrisolta da ormai più di un anno e otto mesi e caduta nel dimenticatoio.

    Nell’ormai lontano 24 dicembre 2010, veniva emanata la relativa legge.

    il comma n° 139 dell’art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n° 9, recante:
    “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011″ pubblicata sul supplemento ordinario n° 226 del B.U.R..L. n° 48 del 28 dicembre 2010, che ha modificato il comma 18 dell’art. 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n° 16 estendendo la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’art. 2 della legge regionale 30/1998 anche agli appartenenti all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aereonautica Militare, al Corpo Forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza.

    Di seguito riporto il nuovo art. 45 comma 18 così come modificato dall’emendamento sopra citato:

    Il supplemento ordinario nr. 226 al “Bollettino Ufficiale” nr. 48 del 28 dicembre 2010, relativo alla modifica del comma 18 dell’art. 45 della legge Regionale nr. 16 del 16 giugno 2003.

    Dopo le parole: “polizia stradale,” sono inserite le seguenti: “all’Esercito, alla Marina militare, all’Aereonautica militare, al Corpo forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza”.

    L’ art. 45 comma 18:

    Così come modificato dall’emendamento sopra citato:

    18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell’ANAS S.p.a. munito di tessera per l’espletamento del servizio di polizia stradale, all’Esercito, alla Marina militare, all’Aereonautica militare, al Corpo forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza, utilizzano la tessera di servizio. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. (7a);

    1. Le aziende esercenti il trasporto pubblico cercano in tutti i modi di eludere la legge in particolare Trenitalia ed ATAC (quest’ ultima ad esempio impedisce ormai da gennaio 2012 di usufruire di tale legge ai militari).

    2. Errata interpretazione del comma 18 dell’art. 45 della stessa legge, non che tentativi di palese manipolazione/distorsione della stessa attraverso copia ed incolla creati ad arte atti a stravolgerne il significato.

    Visto che la medesima legge regionale è oggetto di applicazioni differenti, poiché al personale delle Forze di Polizia o equiparate non che al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto e al Corpo forestale è consentito di usufruire del beneficio in “abiti civili” mostrando la tessera di riconoscimento, mentre al personale militare (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) è opposto un diniego se non in uniforme, nonostante la legittimazione derivi dalla medesima norma.

    appare allora doveroso chiarire il tenore letterale/grammaticale della norma in merito all’obbligatorietà “dell’ uso della DIVISA”, poiché la norma appare chiara nello statuire che detta obbligatorietà è logicamente riferita al solo personale appartenente agli Istituti/Corpi di vigilanza i quali a differenza dei militari, sono da considerasi in servizio solo quando indossano la divisa del Corpo/Istituto.

    Non è possibile in ogni caso evincere dalla norma che i primi soggetti dell’elenco fino sino ai rappresentanti ANAS in funzione di polizia stradale compresi gli appartenenti al Corpo Forestale che oltretutto sono inseriti dopo le tre Forze Armate, possano usufruire di tale legge in “abiti civili” mostrando la tessera, mentre gli altri , ovvero gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) sono obbligati al pari degli appartenenti ai Corpi/Istituti di vigilanza privata a viaggiare in divisa per avere tale beneficio.

    La nostra Amm. se ne frega altissimamente e che i COCER nulla possono in merito alla risoluzione della problematica.

    Inoltre ho fatto esposti a tutto il mondo Regione, Trenitalia, ATAC, POLFER, ecc. anche sull’interpretazione autentica della stessa.
    Attendo ancora risposta, nel frattempo ho messo da parte una copiosa documentazione.

    Chiedo a Lei di farsi partecipe nelle sede opportune per la risoluzione della problematica che ormai va avanti da ben più di un anno e mezzo, visto che purtroppo i militari non sono rappresentati da nessuno e totalmente abbandonati dall’amm. Difesa.

    Distinti Saluti.