Fissato a 30 euro il credito fiscale per ruoli e ingiunzioni

A partire dal 1° luglio 2012 non potranno essere accertati, iscritti a ruolo e riscossi crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali se l’ammontare dovuto dal contribuente, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non sia superiore a 30 euro, con riferimento a ogni singolo periodo d’imposta. Questo è quanto previsto dall’articolo 3, commi 10 e 11, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012). Viene fissato a 30 euro il credito fiscale oltre il quale le amministrazioni pubbliche potranno emettere gli atti di accertamento e riscossione coattiva (ruoli e ingiunzioni). Va però precisato che il nuovo importo non determina il venir meno dell’obbligazione tributaria e non giustifica i mancati versamenti di somme non superiori a 30 euro. I contribuenti, infatti, sono comunque tenuti al pagamento del tributi anche se d’importo inferiore. Il limite vale solo per gli enti impositori. Peraltro, non sussiste l’impedimento qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a uno stesso tributo. Tuttavia, va rilevato che mentre la somma è di modesto valore per i crediti erariali, non è poi così bassa per i crediti tributari degli enti locali. La norma, oltre che per le regioni, ha infatti alzato l’asticella anche per le entrate di comuni e province. Anche se per questi enti la soglia di legge si applica solo nel caso in cui non effettuino scelte diverse nei regolamenti che disciplinano le loro entrate. Del resto il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia, con la nota 6372/2007, ha chiarito che prevalgono l’autonomia e il potere regolamentare degli enti locali sulla scelta relativa a versamenti e rimborsi prevista dall’articolo 25 della legge 289/2002. Dunque, l’importo minimo stabilito da questa norma (12 euro) può essere modificato dalle amministrazioni locali. Per il Dipartimento, la somma di 12 euro è solo un criterio di massima, derogabile da province e comuni con norma regolamentare, in base all’articolo unico, comma 168 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) per quanto riguarda i tributi comunali.