55%: sostituzione impianto di riscaldamento su parte del fabbricato
Con la Circolare n. 21/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l’intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa riferibile alle unità nelle quali tale impianto era presente, attraverso una ripartizione dell’importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse. Con la successiva circolare n. 39/2010, è stato precisato che, in caso di ristrutturazione con ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l’agevolazione spetta per le sole spese riferibili all’edificio già esistente, mentre è esclusa per quelle imputabili,alla parte ampliata, e comunque limitatamente a quegli interventi per i quali è possibile operare tale distinzione. Non possono in ogni caso rientrare nell’ambito applicativo della detrazione gli interventi di “riqualificazione globale” dell’edificio, in quanto, per questi, l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo da calcolare con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento. Diversamente, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (caldaie, pannelli solari, eccetera), fermo restando che, qualora con tali interventi siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, in quanto la detrazione spetta solo per queste. Dovendo essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, fondato sulle quote millesimali, nel caso oggetto del quesito la detrazione del 55% si applica limitatamente alla parte dell’edificio già dotato di impianto di riscaldamento, sulla base di una divisione millesimale della proprietà.