Avviso bonario: va notificato in caso di errore
E’ lecita la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione senza la notifica dell’avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori. In caso contrario è necessario trasmettere la notifica al contribuente. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13343 del 26 luglio 2012, con la quale ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Il caso riguarda un contribuente che aveva presentato la dichiarazione dei redditi. In seguito al controllo automatizzato, l’ufficio delle imposte aveva notificato una cartella di pagamento. Questa non era stata preceduta dall’avviso bonario. Pertanto, il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo di fronte alla Ctp che lo aveva annullato. Poi, a pochi mesi di distanza, la Ctr del Lazio aveva confermato la decisione. Contro questa doppia pronuncia conforme di merito l’amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, con successo. La sezione tributaria lo ha accolto precisando che l’avviso bonario è necessario se, nell’ambito della procedura di controllo, vengono riscontrati nella dichiarazione degli errori commessi dal contribuente. Di fatto, «l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del dpr n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del dpr n. 633 del 1972 (in materia di Iva) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi».