Borse di studio: tassazione ed esenzioni

Il reddito derivante dalla percezione di una borsa di studio viene parificato a quello di lavoro dipendente eccetto il caso in cui non sia prevista una particolare esenzione. Qualora il beneficiario non sia residente in Italia, si renderà necessario determinare la residenza del soggetto erogante: se lo stesso sia residente nell’ambito del territorio nazionale il provento sarà tassato in Italia mentre, nel caso opposto, sarà imponibile nello stato di residenza del percettore. Ai fini della determinazione del reddito, posto che tale provento è assimilato a quello di lavoro dipendente, dovranno essere seguite le medesime disposizioni comprendendo di cui all’art. 13 del Tuir. In dichiarazione dei redditi tale provento andrà indicato nel quadro C, sezione I del modello 730 mentre nel caso del modello unico 2012, nel quadro RC sezione I. Inoltre, come detto, il sistema tributario prevede una normativa speciale con riferimento all’esclusione dalla formazione della base imponibile delle borse di studio; le principali esenzioni riguardano i proventi erogati dalle università, sulla base della legge 398/1989, relativi alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca o attività di ricerca post dottorato e tutti gli assegni erogati nell’ambito del programma «Socrates»: tuttavia, limitatamente a quest’ultimi, l’esenzione spetta solo se l’importo complessivo non supera 7.746,85 euro poiché, in caso contrario, l’assegno concorrerà alla formazione del reddito del percipiente per l’intero importo. Inoltre sono parimenti esenti le borse di studio concesse dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e infine i proventi elargiti dal governo italiano, sulla base di accordi internazionali, a cittadini stranieri.