Borse di studio esenti
Non costituiscono reddito, e quindi sono esenti, le borse di studio e/o assegni corrisposti: dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; nell’ambito del programma “Socrates” comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi; per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del Dpcm n. 593/1993, dall’Enea e dall’ASI; dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali a decorrere dal 01/01/2007 tra le quali rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus .