Cartella di pagamento senza “responsabile” ugualmente valida

La cartella di pagamento senza il nome del “responsabile” è valida se consegnata prima del 1° giugno 2008. L’assenza del nominativo del funzionario competente comporta la nullità dell’atto solo se il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione dopo il primo giugno 2008. Con l’ordinanza n. 14791 del 4 settembre scorso la Cassazione, confermando l’orientamento culminato con la sentenza delle Sezioni unite 11722/2010, conforme alla posizione in precedenza espressa dall’Agenzia delle Entrate con circolare 16/E del 16 marzo 2008, ha ribadito che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta dall’articolo 7 della legge n. 212/2000 a pena di nullità: tale sanzione, introdotta dall’articolo 36, comma 4-ter del Dl 248/2007, riguarda, per espressa previsione normativa, esclusivamente le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno del 2008.