Definizione di barriere architettoniche: iva al 4%

L’articolo 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 13 del 1989, definisce le barriere architettoniche come: 1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti 3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. I beni diretti a rimuovere tutti gli ostacoli alla possibilità di deambulare da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie beneficiano, in ogni fase di commercializzazione, dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta nella misura del 4 per cento.