Regolarità fiscale: no sanzioni ed interessi
L’amministrazione finanziaria che erroneamente dalle verifiche precedenti dichiara la regolarità fiscale, non può poi successivamente pretendere dal contribuente sanzioni e interessi. Il contribuente deve comunque corrispondere l’imposta evasa perché in questi casi non opera il principio dell’affidamento sancito dalla Statuto. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15224 del 12 settembre 2012. La sezione tributaria ha dato ragione al contribuente sul fronte delle sanzioni e ragione all’amministrazione finanziaria, invece, sul versante della pretesa fiscale. Insomma se da vecchie verifiche il cittadino o l’imprenditore è risultato a posto, le Entrate non potranno più pretendere interessi e sanzioni ma soltanto la maggiore imposta non versata.