Assegno di mantenimento
Assegno di mantenimento
Nell’assegno di mantenimento che l’ex coniuge deve dare alla moglie per i figli rientrano anche le spese per l’acquisto dei libri scolastici e i farmaci da banco, in quanto considerate ordinarie. Quindi il coniuge obbligato non è tenuto a versare delle somme di denaro a titoli di esborsi straordinari. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 16664 del 1° ottobre 2012. In poche parole, ad avviso dei giudici della prima sezione civile, chi deve versare l’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere altre spese, al di là degli accordi presi in sede di separazione, che siano in qualche modo prevedibili, come i farmaci da banco e quindi non collegati a una particolare patologia e i libri di scuola.