Equitalia: cartelle non valide se cittadino irreperibile

Le cartelle di Equitalia notificate presso un ufficio periferico del comune in caso di irreperibilità del cittadino non sono valide. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16817 del 3 ottobre 2012, con la quale ha respinto il ricorso della società di riscossione notificato presso un ufficio periferico del comune, e non nella sede centrale, prima ancora che intervenisse la delibera amministrativa che dichiarasse ufficialmente il decentramento dell’ente locale per la ricezione degli atti. Di qui la decisione del giudice di pace che aveva annullato tre cartelle di pagamento relative a tre fermi amministrativi, spiccate a carico di una signora risultata irrintracciabile. Quindi era scattata la notifica presso l’ufficio che, di fatto, era competente. Ma, affinché si perfezionasse la procedura sancita dall’articolo 140 del codice civile, mancava la delibera amministrativa che dichiarasse quell’ufficio come decentramento del comune incaricato a ricevere la corrispondenza. Una situazione, questa, che può verificarsi nelle grandi città dove, molto spesso, i decentramenti sono di fatto. L’articolo 140 parla solo di «casa comunale», usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi «luoghi».