Fermo amministrativo

In caso di fermo amministrativo spiccato da Equitalia per le infrazioni stradali e per il mancato pagamento delle imposte la competenza spetta al giudice di pace del luogo di residenza del contribuente e non di quello dove è stata commessa la violazione al codice della strada. Questo è quanto affermato dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 17749 del 16 ottobre. Nello specifico, ad una contribuente era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo per violazioni del codice della strada, commesse nella Capitale e mancato pagamento di tributi. Dunque, la sesta sezione civile ha accolto il regolamento di competenza avanzato dal giudice di pace di Roma, che aveva declinato il caso a quello di La Spezia, luogo di residenza della contribuente. Di fatto, la contribuente aveva impugnato l’atto di fronte al tribunale ligure che però aveva passato le carte al magistrato onorario. Quindi, scrive la Corte a chiare lettere, «risulta confermata la competenza territoriale del giudice di pace del luogo di residenza dell’automobilista in ragione della natura dell’opposizione dalla medesima posta in essere e del combinato disposto degli articoli 615 e 480 del codice di procedura civile».