Sanzioni ridotte anche su atto definitivo
La sanzione si può ridurre anche quando l’avviso di accertamento è diventato definitivo. Se l’ufficio ricalcola le imposte dovute, al contribuente spetta lo sconto delle penalità a un sesto anche qualora la precedente rettifica non sia stata impugnata. Queste le precisazioni della Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza 61/7/12. La controversia scaturisce da ricorso contro un provvedimento di autotutela parziale con cui il fisco ha rettificato l’avviso di accertamento rideterminando la maggiore imposta a tassazione separata e ricalcolando, quindi, le relative sanzioni. Al ricorrente era stato notificato originariamente un accertamento relativo a un reddito soggetto a tassazione separata derivante da una plusvalenza realizzata con la cessione di un terreno edificabile. L’avviso di accertamento è diventato definitivo perché non impugnato. Però, il contribuente ha presentato una richiesta di modifica dell’accertamento in autotutela perché nel calcolo non era stata applicata la rivalutazione Istat al valore originario dell’immobile e quindi ha chiesto anche la riammissione in termini per il pagamento delle sanzioni a un sesto sulle somme rideterminate.