Successione: responsabilità dei subentranti

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità e i legatari se hanno rinunziato all’eredità. La rinuncia consentendo al soggetto rinunciatario di non assumere la qualità di erede, produce l’effetto di renderlo estraneo all’eredità. Coloro che subentrano al rinunciatario (“chiamati ulteriori”) possono a loro volta accettare con beneficio d’inventario per evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto a seguito di sopravvenienze future ovvero rinunciare. Nel caso in cui tali ultimi soggetti siano minori, l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria. Qualora vi sia accettazione nel caso di sopravvenienze attive, i chiamati ulteriori potranno presentare la dichiarazione entro i dodici mesi dalla data in cui sono emerse tali sopravvenienze e, nel caso di sopravvenienze passive, ci sarà la responsabilità in locum et jus defucti per le obbligazioni (anche tributarie). Occorre, tuttavia, comunque tener presente che l’obbligazione al pagamento delle sanzioni facenti capo al defunto non si trasmette.

Successione: responsabilità dei subentranti
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità e i legatari se hanno rinunziato all’eredità. La rinuncia consentendo al soggetto rinunciatario di non assumere la qualità di erede, produce l’effetto di renderlo estraneo all’eredità. Coloro che subentrano al rinunciatario (“chiamati ulteriori”) possono a loro volta accettare con beneficio d’inventario per evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto a seguito di sopravvenienze future ovvero rinunciare. Nel caso in cui tali ultimi soggetti siano minori, l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria. Qualora vi sia accettazione nel caso di sopravvenienze attive, i chiamati ulteriori potranno presentare la dichiarazione entro i dodici mesi dalla data in cui sono emerse tali sopravvenienze e, nel caso di sopravvenienze passive, ci sarà la responsabilità in locum et jus defucti per le obbligazioni (anche tributarie). Occorre, tuttavia, comunque tener presente che l’obbligazione al pagamento delle sanzioni facenti capo al defunto non si trasmette.