Contratti di assicurazione RC auto: stop alla tacita proroga

A partire dal 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente i contratti di assicurazione RC auto e pertanto non si applicherà più la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Lo prevede il nuovo art. 170-bis del d.lgs. 209/2005, introdotto dall’art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012. Attenzione dunque a porre in circolazione un veicolo, compresa la sosta, alla scadenza del contratto RC auto senza aver pagato il premio o senza aver rispettato il termine ultimo concesso per il pagamento: dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’assicurato, non potendo più beneficiare della tolleranza di 15 giorni, rischia di dover pagare una sanzione di 798 euro e subire il sequestro immediato del veicolo. L’ assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore può proporre una copertura di durata annuale o pluriennale e il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte. Inoltre, l’art. 1901 cc dispone che se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. E se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Pertanto, prima del 20 ottobre, data di entrata in vigore del dl 179/2012, il contratto tacitamente rinnovabile si intendeva automaticamente prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio. Ora, dal 20 ottobre 2012, con l’introduzione dell’art. 170-bis al d.lgs. 209/2005, è stato espressamente derogato l’art. 1899, commi 1 e 2, del codice civile: il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può più essere rinnovato tacitamente e non è stipulabile per una durata superiore all’anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013.