La mediazione tributaria: meno tempo, minori costi
L’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale Forense si impegnano a diffondere la conoscenza del nuovo istituto della mediazione diretto al raggiungimento di soluzioni rapide e trasparenti nel rapporto fisco-contribuenti. Il Consiglio nazionale si propone di sensibilizzare i propri iscritti sul carattere preventivo della mediazione, a collaborare con l’Agenzia per assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione e a indicare tutti i recapiti utili a consentire un rapido scambio di informazioni. L’Agenzia si impegna a esaminare approfonditamente tutte le istanze, a comunicare rapidamente l’eventuale improponibilità dell’istanza e a promuovere l’eventuale contraddittorio per una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione e del giusto procedimento. Infine, nell’accordo è prevista la costituzione di un nucleo misto di esperti per la corretta trattazione delle istanze di mediazione. Per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti “minori”, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell’Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.