Agevolazione prima casa: nessuna sovrattassa
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre ha chiarito che se un contribuente vende l’immobile acquistato con agevolazione prima casa prima dei cinque ma dichiara di non voler procedere a un nuovo acquisto entro 12 mesi, deve versare solo la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta (compresi gli interessi), ma non la sovrattassa del 30% delle stesse imposte. Si ricorda che era prevista la decadenza dei benefici dell’agevolazione “prima casa”, a meno che “entro un anno proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. La risoluzione invece afferma che non potendo o volendo rispettare l’impegno assunto ma comunicando tale intenzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente sarà tenuto a versare solo la differenza delle imposte.