Cartelle di pagamento: sospensione immediata
La legge di stabilità ha introdotto l’obbligo di sospensione immediata delle cartelle di pagamento o delle misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia dietro presentazione, entro 90 giorni dalla notifica, di un’istanza da parte del contribuente. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare i motivi per cui chiede l’immediata sospensione e annullamento delle azioni. In particolare, occorrerà precisare le ragioni per cui si ritiene che gli atti siano illegittimi; ad esempio, perché il diritto al credito si è prescritto o è decaduto prima del ruolo esecutivo. Ancora si potrà dimostrare che l’atto è stato già oggetto di pagamento in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Equitalia avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, eccetera) l’istanza. Decorsi ulteriori 60 giorni, l’ente creditore, con una comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, potrà confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere, all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso ente potrà avvertire il contribuente dell’inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone notizia all’agente della riscossione. Infine, decorsi 220 giorni dall’istanza è previsto anche l’annullamento automatico in caso di inerzia da parte dell’ente creditore. Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle dichiarazioni presentate all’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità.