Cartelle pazze: nuove direttive
La nuova disciplina contro le cartelle pazze sostituisce le vecchie direttive di Equitalia, e favorisce il contribuente. Ciò che prima era una procedura amministrativa interna alla società che gestisce la riscossione ha oggi valenza normativa. Equitalia , con la direttiva di gruppo n. 2/2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi riguardo la nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità . L’articolo 1, commi 537-543 rafforza la tutela dei debitori raggiunti da cartelle di pagamento sbagliate. Gli uffici di Equitalia devono sospendere immediatamente ogni azione di recupero di somme che il contribuente dichiara essere non dovute. Sarà poi l’ente creditore a dover verificare il buon diritto o meno del debitore. Ma in caso di inerzia, dopo 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, la pretesa sarà annullata di diritto. Di fatto, crescono le fattispecie che danno diritto al debitore per richiedere la sospensione. Le domande di sospensione potranno essere depositate presso gli sportelli, oppure inviate via posta, fax, e-mail semplice e Pec. Riguardo alle tempistiche del processo di riesame della cartella apparentemente «pazza» l’ufficio di Equitalia, ricevuta la documentazione e sospesa la riscossione, deve trasmettere il fascicolo all’ente creditore entro 10 giorni. Qualora entro sette mesi l’ente creditore non fornisce una risposta al contribuente, la pretesa decade ex lege. Il debitore che, per accedere alla sospensione, produce documentazione falsa andrà incontro a una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto (con un minimo di 258 euro), ferma restando la responsabilità penale.