Mediazione tributaria anche per gli atti del Territorio
L’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nelle Entrate a partire dall’1 dicembre 2012 comporta l’applicabilità della mediazione ai provvedimenti emessi a partire da quella data. Con la circolare n. 49 T del 28 dicembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sullo strumento deflativo del contenzioso, per le liti di valore non superiore a 20 mila euro, esteso agli atti emessi dagli Uffici provinciali – Territorio, dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° dicembre 2012. L’istituto della mediazione tributaria è entrato in vigore il 1° aprile 2012 e permette ai contribuenti di chiudere le controversie “minori”, relative ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate, in tempi brevi e con sanzioni ridotte. Con la presentazione obbligatoria del reclamo da parte del contribuente si instaura una fase preliminare finalizzata all’esame, in sede amministrativa, della potenziale lite con il fisco, che potrà essere risolta nel dialogo fra il contribuente e l’ufficio. Riguardo gli atti emessi dagli Uffici provinciali – Territorio, la circolare evidenzia che rientrano nell’ambito di applicabilità della mediazione tributaria le controversie relative a: avviso di accertamento del tributo; avviso di liquidazione del tributo; provvedimento di irrogazione delle sanzioni ruolo; rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità. Ne sono esclusi, invece, i ricorsi riguardanti gli atti relativi alle operazioni catastali, in quanto di valore non determinabile. Le controversie ammesse alla mediazione, infatti, come già chiarito nella circolare n. 9/E/2012, devono essere di valore determinabile.