Sanzioni fiscali meno care

Il contribuente che viola norme tributarie è tenuto a corrispondere le sanzioni meno pesanti anche se entrate in vigore con una norma successiva all’accertamento della violazione, inoltre il giudice può farlo d’ufficio, senza specifica richiesta di parte. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013. Pertanto, il contribuente, cittadino o azienda che sia, va tutelato dalle sanzioni pesanti rese meno gravose dalle riforme legislative. Si può affermare che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole. Inoltre, il giudice può anche decidere per la sanzione meno salata d’ufficio, senza un’esplicita richiesta di parte. Unico limite è quello per cui sul contenzioso concernente tale sanzione non si sia già formato il giudicato. Infatti, chiarisce la Cassazione «il principio trova applicazione anche d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo».