Detrazione del 36%: a chi spetta

La detrazione del 36% è stata elevata (D.L. 22.06.2012, n. 83 – cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito nella Legge n. 134/2012) al 50% dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, così come l’importo massimo per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro.

La detrazione del 36% / 50% può essere richiesta sia dai proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili sui i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, sia (se l’immobile è dato in affitto) dall’inquilino o comodatario che ha personalmente sostenuto le spese. Pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.