Iscrizioni e variazioni anagrafiche: procedure più veloci

Gli ufficiali di anagrafe dovranno procedere alla registrazione delle dichiarazioni effettuate dai cittadini entro due giorni lavorativi dalla data delle stesse. Entro 45 giorni, lo stesso ufficiale di anagrafe dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione per la registrazione. In caso di irregolarità accertate e in mancanza delle osservazioni difensive prodotte dai cittadini, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente. È quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto-legge n. 5/2012 (decreto semplificazione e sviluppo) in materia di variazioni anagrafiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre. Pertanto, l’ufficiale di anagrafe che riceve un’istanza dal cittadino è tenuta a «lavorarla» entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Se si tratta di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune, è sempre l’ufficiale di anagrafe che, dopo l’iscrizione, trasmette al comune di provenienza (o all’Aire se il cittadino risiedeva all’estero), i dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, così da permettere al comune di provenienza la cancellazione dal proprio data base. Fino a quando il «nuovo» comune non riceve dal precedente i file relativi ai cittadini migranti, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia comunque certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia e ogni altro dato detenuto dallo stesso. È prevista anche la segnalazione alla Prefettura competente, qualora il comune di provenienza non trasmetta, entro cinque giorni, la documentazione relativa al cittadino che si è trasferito. L’ufficiale di anagrafe ha 45 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini interessati. In presenza di anomalie, l’ufficiale è tenuto a inviare una comunicazione cui il cittadino è tenuto a produrre proprie osservazioni. Se queste non si presentano o le stesse non sono sufficienti a rimuovere le cause ostative, viene ripristinata di diritto la situazione precedente. Diverso il caso in cui l’ufficiale di anagrafe non invia nulla. In questi casi, il procedimento di variazione o iscrizione si intende correttamente perfezionato.